Marchi in Lituania: proprbabilità di confusione e opposizione alla registrazione
Se si scopre che un terzo sta infrangendo un marchio registrato, si posono prendere azioni legali per fermarlo. Questo articolo parla della difesa del proprio marchio nella legislazione lituana.
Casi in cui un marchio può essere dichiarato invalido
In accordo con l’articolo 6 della legge sui marchi della repubblica lituana, un marchio non deve essere riconosciuto come marchio e deve essergli rifiutata la registrazione se esso può indurre il pubblico in inganno, per la sua natura, qualità o origine georafica del bene o del servizio.
Inoltre viene dichiarato illegittimo se:
- Identco a un marchio precedente e i beni/servizi per cui il marchio successivo viene registrato sono identici a quelli del precedente;
- Identico o simile a un marchio precedente e a causa di ciò vi è una probabilità di confusione da parte dei consumatori, tale confusione comprende l’associazione al marchio precedente;
- Identico o simile a un marchio omunicario, anche se il bene/servizio non è simile, qualora il marchio comunitario precedente ha una reputazione nell’UE e l’utilizzo del marchio similare comporterebbe un ingiusto vantaggi (o svantaggio al marchio originario);
- Identico o simile a un marchio precedente, anche se il bene/servizio non è simile, quando il precedente marchio ha una reputazione in Lituania e l’uso del marchio successivo causerebbe un ingiusto vantaggio (o svantaggio al marchio oroginario).
L’art. 38 dispone che un marchio precedente ha diritti esclusivi per prevenire che i terzi usino marchi simili o identici, se questo genera confusione nel pubblico. Il 18 riguada l’opposizione alla registra che deve essere proposta entro 3 mesi dalla pubblicazione del bollettino ufficiale.
Marchi simili e probabilità di confusione
L’ufficio brevetti della Repubblica di Lituania ha stabilito delle linee guida che bisogna seguire per determinare se due marchi sono identici o simili.
Prima di tutto, bisogna determinare se le classi di beni, secondo la classificazione di Nizza, corrisponde e i beni rappresentati si sovrappongno. Bisogna determinare se tale sovrapposizione causi confusione e l’impressione che i beni/servizi appartengano allo stesso produttore/fornitore.
Secondariamente, similitudini visive e fonetiche, come di significato, dei due marchi devono essere valutate. Differenze minori tra i due marchi non sono ritenute importanti. I consumatori considerano l’impressione generale del marchio, non le parti individuali. Se le similitarià tra i due conduce i consumatori a credere che il marchio successivo appartenga al proprietario del marchio precedente o è in un qualche modo connesso, sono dichiarati simili.
Quando si considerano le similitudini visive, bisgna considerare se il marchio ha le stesse lettere, se sono disposte nella stessa maniera. Anche se le lettere nel marchio sono differenti, potrebbe esserci una simile pronuncia e viceversa.
È altresì importante analizzare le parti forti e deboli di ogni marchio. Le parti forti sono quelle distintive, che separano un dato marchio da tutti gli altri. Le parti deboli sono di solito i prefissi, le finali o gruppi di leggere che non hanno significato di loro ma possono aiutare a costruire una parola. Se le parti forti di un marchio sono simili, i marchi sono dichiarati simili. Anche le parti deboli di un marchio sono importanti, per esempio Biodetox e Biologo-detox, Zeno e Zero furono dichiarati non simili vista la distintivtià delle parti deboli. Le parti deboli possono differenziare un marchio.
Se un marchio successivo viene riconosciuto come simile a un marchio registrato precedentemente, il proprietario del precedente marchio può fare domanda di opposizione alla registrazione all’Ufficio Brevetti della Repubblica di Lituania.


